Paideia

Quali sono i requisiti 

I requisiti richiesti dalla legge per richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo sono: 

1. Possesso di un permesso di soggiorno  in corso di validità da almeno 5 anni;

Non tutte le tipologie di permesso di soggiorno sono idonee alla richiesta del Permesso di lungo periodo. 

Lalegge NON consente il rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo ai titolari di   permesso per i 

seguenti motivi:

 

   studio o formazione;

   protezione temporanea;

   cure mediche;

   protezione sociale;

   vittime di violenza domestica;

   protezione speciale;

   sfruttamento lavorativo;

   calamità naturale;

   attesa esito protezione internazionale;

   permesso diplomatico;

   permessi di breve durata (stagionale, visite, turismo e affari, ragioni di giustizia).

I suddetti periodi di soggiorno sono comunque considerati utili ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno necessari per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo

I 5 anni di possesso di un permesso di soggiorno devono essere continuativi, l’assenza dal territorio dello Stato per più di sei mesi consecutivi ovvero per dieci mesi complessivi, nei cinque anni considerati, impedisce la maturazione del periodo minimo

di permanenza per la presentazione della richiesta, salvo nel caso sia dipesa dalla necessità di adempiere gli obblighi militari ovvero da gravi e documentati motivi.

2. Reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;

Per poter richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo lo straniero deve percepire un reddito non inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale che per il 2024 corrisponde a  6.947,33 euro

 

3.Conoscenza della lingua italiana 

La legge n. 94/2009, ha previsto che per ottenere il rilascio del permesso per lungo soggiornanti lo straniero deve anche dimostrare la conoscenza della lingua italiana. Il livello minimo di conoscenza della lingua che viene richiesto corrisponde al livello A2

La conoscenza della lingua italiana a livello A2 si pu  dimostrare in vari modi:

    con una certificazione di conoscenza dell’Italiano di livello A2 rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti, ovvero: Università Università per Stranieri di Perugia,

Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.

    con il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia (Licenza di scuola media, Diploma di scuola superiore, Laurea universitaria);

    dimostrando che si sta frequentando un corso di studi in un’università italiana, statale o non statale legalmente riconosciuta, un dottorato o un master universitario;

    frequentando o dimostrando di aver frequentato un corso di Italiano presso un CTP, al termine del quale venga rilasciato un titolo che attesti la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore ad A2 del QCER.

    riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione;

    attestazione che l’ingresso in Italia e’ avvenuto ai sensi dell’art. 27 sull’Immigrazione per svolgere le seguenti attività: dirigente o personale qualificato di società, professore universitario, traduttore o interprete, giornalista o dipendente di organi di stampa;

Il test non è necessario qualora il permesso CE sia richiesto:

    per figli minori di 14 anni;

    da soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, attestate mediante certificazione prodotta da una struttura sanitaria.

Il permesso di soggiorno di lungo periodo conferisce allo straniero  uno status giuridico particolare, che attribuisce loro ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti agli altri cittadini non comunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ovvero:

    la possibilità di fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto, pur provenendo da Paesi per i quali esso è richiesto, e la piena libertà di circolazione con le sole limitazioni previste dalle leggi militari;

    la possibilità di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno;

    la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli che riguardano posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale (ex. magistrati, militari);

    la possibilità, sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale, di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

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